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News: Biotestamento: Il 7 Marzo 2011 Inizia l’ Iter Legislativo In Parlamento sul Ddl Calabrò: Il Voto Forse Ad Aprile
Al Capoverso “In Evidenza” Vi riportiamo quella che a noi appare la parte più controversa e contraddittoria della Proposta di legge dell’ On. Calabrò, principalmente L’art. 3 e l’Art. 6, più la fine delle disposizioni finali. Per altro il commento al testo, del relatore, all’articolo 3 ci appare poco comprensibile e confuso tra malattia e benessere, come ci sembra abbastanza poco chiaro il Ddl in tutta la sua stesura. Oltre a spingere, a nostro parere, paradossalmente nella direzione di un più strenuo accanimanto terapeutico al contrario di quanto in esso si dichiara. L’Idratazione e La Nutrizione sono per noi prescrizioni terapeutiche, là dove si devono compiere degli atti medici (anche chirurgici) sottoposti a consenso informato, per somministrarle. Nel Ddl ciò non appare, anzi l’idratazione e la nutrizione appaiono libere da qualosivoglia divieto a somministrarle, tranne quando il paziente e proprio lì lì per morire. Ci chiediamo infine cosa sia, alla luce di quanto letto, vincolante e non vincolante per chi fa le DAT ; visto che nel Ddl, alla fine, in caso di controversia, si dichiara che esse (le Dat) possono essere di fatto disattese ( da parte del medico) e non solo quelle del paziente, ma anche là dove fosse ad esprimersi il Colleggio Medico, dato che in caso di controversia questa è competente ma senza obbligo. Ma allora perchè fare le Dat, se non vincolano nesuno a ciò che il paziente vi ha dichiarato ? E notiamo infine che al di là del Caso Welby, Eluana Englaro viene trattata ancora una volta come una paziente “sana”, come anche i vegetativi, basta che un organo o due mantengano una loro funzione autonoma. Infatti recita il Ddl: “il presente disegno di legge si riferisce esclusivamente alle persone in stato vegetativo, cioè a quei malati che conservano, a differenza di coloro che si trovano in stato comatoso, funzioni autonome degli organi interni, (tanto per citare un esempio respirano senza l’ausilio di macchinari) e che hanno un ritmo normale di sonno – veglia e secondo alcuni conservano una funzione emotiva.”. E se per altri la funzione emotiva non l’avessero? Una genericità dolorosa anche a leggersi. Un Ddl confuso, contraddittorio, che obbliga medici e pazienti a comportamenti che vanno contro il dettato Costituzionale e Deontologico, fatto senza “ascoltare” nè gli ordini dei medici nè i medici stessi, particolarmente le associazioni degli anestesisti.
L’intero Disegno di Legge lo trovate al link in download così da scaricarlo e conoscerlo, visto che tanti ne parlano senza averlo neanche letto
Trovate anche il Ddl Marino, presentato anch’esso in commissione.
In Evidenza:
Disegno Di Legge
Disposizioni In Materia Di Alleanza Terapeutica, Di Consenso Informato E Di Dichiarazioni Anticipate Di Trattamento
Relatore: Raffaele Calabro’
Approvato Dal Senato
Il 26 Marzo 2009
Il presente testo di legge afferma la piena contrarietà all’eutanasia, al suicidio assistito, all’accanimento terapeutico ed intende disciplinare in maniera compiuta il consenso informato e le cosiddette Dichiarazioni anticipate di Trattamento.
Art. 3 – (Contenuti e limiti delle dichiarazioni anticipate di trattamento)
5. Anche nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, l’alimentazione e l’ idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita. Esse non possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento.
Commento al testo dell’ On. Presentatore
E’ falso, come va asserendo la sinistra, che se questa legge fosse entrata in vigore un anno fa, Piergiorgio Welby non avrebbe potuto scegliere di staccare la spina. Welby era malato di Sclerosi multipla avanzata e la sua vita era attaccata a un respiratore che gli consentiva di curare la patologia respiratoria. Nel caso di Piergiorgio Welby si è in pratica interrotto per sua volontà un trattamento sanitario. Ha scelto di morire, ma è pur sempre morto perché affetto da Sclerosi multipla.
Nella Dichiarazione non si può invece chiedere la sospensione dell’idratazione ed alimentazione artificiale perché ciò equivale a morire non per la storia naturale della malattia di cui si è affetti, ma per fame e sete e quindi equivale ad introdurre l’eutanasia e il suicidio assistito nel nostro sistema.
Anche il Comitato Nazionale di bioetica, l’unico organo ufficiale in materia di bioetica, ricorda che il soggetto ha piena libertà di scelta su tutti i trattamenti sanitari, purchè siano conformi e permessi dal nostro sistema giuridico ed aggiunge che idratazione ed alimentazione artificiale sono forme di sostegno vitale e non terapie sanitarie. Esse sono atti necessari e dovuti che servono ad alleviare le sofferenze umane e la loro sospensione è contraria al sistema giuridico italiano.
Ne consegue che il paziente non può chiedere come specificato al comma 4 interventi vietati dal codice penale ovvero qualsiasi forma di eutanasia a suo favore. All’art. 3 ultimo comma viene specificato che il presente disegno di legge si riferisce esclusivamente alle persone in stato vegetativo, cioè a quei malati che conservano, a differenza di coloro che si trovano in stato comatoso, funzioni autonome degli organi interni, (tanto per citare un esempio respirano senza l’ausilio di macchinari) e che hanno un ritmo normale di sonno –veglia e secondo alcuni conservano una funzione emotiva.
Art. 7 – (Ruolo del medico)
“Ecco perché è importante che il medico in accordo con il fiduciario, tenga conto delle volontà del paziente, ma allo stesso tempo cerchi di rendere attuali quei desideri alla luce delle nuove conoscenze mediche e dalla scoperta di nuove cure.
Ciò non vuol dire che la volontà espressa dal paziente non abbia alcun valore per il medico, ma piuttosto si ritiene che non si possono ignorare gli eventuali sviluppi della scienza intervenuti dopo la sottoscrizione di una dichiarazione di volontà. Nessun medico, degno di essere definito tale, potrebbe in scienza e coscienza ignorare le nuove scoperte della medicina e non indicarle al paziente che potrebbe giovarsene. Ma così come il medico non può obbligare un paziente nel pieno delle facoltà mentali a sottoporsi a un trattamento sanitario contro la sua volontà, così la volontà espressa nella Dat non può costringere il medico a compiere atti contrari al diritto e alla deontologia medica o atti che egli ritiene inutili e dannosi per il paziente. Infine, nel caso di mancato accordo tra fiduciario e medico, il testo in esame prevede che si ricorra a un collegio di medici il cui parere non è comunque vincolante per il medico che ha in cura il paziente.
E a questo proposito tra le Disposizioni Finali Leggiamo:
Le volontà espresse dal paziente nelle dichiarazioni anticipate di trattamento restano non vincolanti per il medico curante. In caso di controversie tra camice bianco e fiduciario, infine, interverrà un collegio di medici. Ma anche il parere espresso da questo collegio non sara’ vincolante.
Commenti e Critiche:
Mentre I Partiti al Governo Plaudono e Commentano favorevolmente il Ddl Calabrò, vi riportiamo, tra le tante che abbiamo letto, le critiche della Tavola Valdese che ci sembra le riassuma un pò tutte
Le critiche della Tavola Valdese
«È una legge “contro” il testamento biologico, non “per” il testamento biologico». Lo ha detto a pochi giorni dall’approdo alla Camera del ddl Calabrò – che arriverà in aula il 21 febbraio – Luca Savarino, coordinatore della Commissione Nazionale di Bioetica della Tavola Valdese e ricercatore della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università del Piemonte Orientale. «Non concordo con la decisione di escludere idratazione e alimentazione artificiale dalle materie oggetto di decisione – ha aggiunto Savarino – questa proposta di legge, così come approvata dal Senato, è una finta legge, in quanto annuncia la difesa d’un principio che poi non integra pienamente e quindi, riconoscendolo a metà, lo nega completamente. Il principio di autodeterminazione non può limitarsi al principio di informazione e tanto meno alla concessione d’una libertà parziale».
Sulla stessa linea anche il pastore Gianni Genre, ex-moderatore della Tavola valdese: «Un ddl spaventoso. Il testo Calabrò è un lascia passare per l’accanimento terapeutico. Una legge coercitiva che spero non vedrà mai la luce. A questo punto è preferibile mantenere il vuoto legislativo e rifarsi ai precedenti giurisprudenziali che pure ci sono, e che hanno garantito ai pazienti in questione una tutela adeguata». Il pastore Genre ha voluto ricordare come tra la Chiesa cattolica e quella evangelica in Germania esista da tempo un’intesa in merito alle deposizioni di fine vita. «Solo la Chiesa cattolica italiana insiste ancora sul fatto che la vita biografica sia equivalente a quella biologica. Come chiese valdesi esprimiamo una posizione in tutto simile alla Conferenza episcopale tedesca. Un dato che quantomeno dovrebbe far riflettere i nostri deputati che nei prossimi giorni si accingono a discutere il ddl Calabrò».
DownLoad dei due DdL sul Biotestamento:
Contro l’eutanasia, il testo del ddl Calabrò approvato dal Senato nel 2009: