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Biotestamento: Che Ne Pensa Il Neurologo Defanti. Più Un Confronto Con Le “Dat” Inglesi

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Biotestamento: Che Ne Pensa Il Neurologo Defanti. Più Un Confronto Con Le “Dat” Inglesi

In Attesa che il Testo della legge sul Testamento Biologico passi il vaglio del Senato vi riporto un interessante articolo pubblicato da daily.wired.it che ci riporta le impressioni sul testo votato alla camera di Carlo Alberto Defanti. Ed Inoltre ci dà la traduzione delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (Dat) del Biotestamento Inglese per farci vedere come questa legge, la nostra, sia “qualcosa a metà tra una preferenza facoltativa e una preghiera disperata.”

Savas

Ecco una Riduzione dell’Articolo:

“Per capire quali effetti avrà questa legge e quali sono le maggiori criticità abbiamo parlato con Carlo Alberto Defanti, primario emerito di Neurologia all’Ospedale Niguarda di Milano. Tra il 1996 e il 2009, Defanti è stato il medico che ha seguito Eluana Englaro, e non esita a definire il ddl sul biotestamento “assurdo e rischioso. Ma credo che la criticità maggiore, dal punto strettamente tecnico medico, consista nella scelta di rendere valide le direttive del testamento biologico nel momento in cui viene constata l’assenza di attività integrativa sottocorticale”, spiega Defanti: “Questo termine ridondante e pseudoscientifico in realtà è un concetto vago al quale non corrisponde alcun test specifico, salvo una situazione estrema che è quella della morte cerebrale. Esistono casi, infatti, in cui il paziente, pur essendo in stato di coma vegetativo, può presentare una lieve attività integrativa sottocorticale, senza tuttavia essere in grado di intendere e di volere.”

C’è poi il problema dell’obbligo di alimentare e idratare i pazienti in stato vegetativo, obbligo che secondo Defanti potrebbe rivelarsi addirittura dannoso: “ Rischia di avere conseguenze negative nel campo delle cure palliative per il cancro”, afferma Defanti: “ negli ultimi giorni a volte il malato di cancro non viene idratato e alimentato non per scopi eutanasici ma perché l’esperienza dice che un certo grado di disidratazione favorisce l’assorbimento e allevia i sintomi dell’agonia. Ora i medici saranno obbligati a riempire di sondini gente che sicuramente sta per morire.”

Inoltre, “Per comprendere quanto siamo lontani dal trend europeo, siamo andati a leggere il modello inglese di biotestamento, chiamato Living Will, di cui forniamo di seguito la traduzione.

“HEALTH CARE DIRECTIVE (LIVING WILL)

IO [NOME E COGNOME] desidero che chiunque si occupi di me sappia quale tipo di cure mediche desidero, nel caso in cui non sia più in grado di esprimerlo chiaramente.

SEZIONE 1:

Voglio che il mio medico sperimenti trattamenti che potrebbero farmi tornare a una qualità di vita accettabile. Tuttavia, se la mia qualità di vita invece diventasse per me inaccettabile e la mia condizione non migliorasse (ovvero fosse irreversibile), chiedo che tutti i trattamenti volti a prolungare la mia vita siano abbandonati.

Una qualità di vita inaccettabile per me significa (barrare le caselle desiderate)

-Essere privo di coscienza (coma cronico o stato vegetativo persistente);

-Non essere in grado di comunicare le mie necessità;

-Non essere in grado di riconoscere famigliari o amici;

-Dipendendere totalmente o quasi da altre persone;

-Altro:

Barrare solo una delle seguenti caselle:

-Anche se mi ritrovassi ad avere una qualità di vita come quella indicata qui sopra, desidero comunque che mi vengano somministrati cibo e acqua tramite intubazione o per via endovenosa;

-Se mi ritrovassi ad avere una qualità di vita come quella indicata qui sopra, NON desidero che mi vengano somministrati cibo e acqua tramite intubazione o per via endovenosa.

SEZIONE 2 (è possibile lasciare questa sezione in bianco)

Alcune persone non vogliono ricevere determinati trattamenti in nessuna circostanza, anche nel caso in cui ci fossero possibilità di recupero. Barra le caselle sottostanti che corrispondono ai trattamenti che non vorresti ricevere in nessuna circostanza:

- Rianimazione cardiopolmonare;

- Ventilazione artificiale;

- Sonda gastrica;

- Dialisi;

-Altro…

Il documento italiano, di cui ancora non esiste un modulo standard, si articolerà probabilmente come una dichiarazione volta a elencare il tipo di farmaci o di trattamenti che si desidera ricevere e, volendo, a indicare il nome di un fiduciario che si occupi di trattare con lo staff medico che avrà in cura il paziente.

tratto da Daily.wired.it

Biotestamento: Questo Il Testo Approvato Dalla Camera

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Biotestamento: Questo Il Testo Approvato Dalla Camera

Vignetta Tratta Da Le Monde

Con un ampia maggioranza, la Camera ha approvato dopo più di due anni di lavoro  il Ddl sul biotestamento che ora dovrà passare nuovamente al vaglio del Senato in quanto è stato modificato rispetto a quello uscito da Palazzo Madama nel marzo del 2009.

Il nuovo testo oltre ad aver perso un articolo, l’otto, che riguardava l’autorizzazione giudiziaria, prevede:

- Il Divieto di qualunque forma di eutanasia pena l’essere sottoposto ad azione penale per il medico che aiuta o assiste forme eutanasiche o di suicidio.

- Non si può dire no a idratazione e alimentazione.

- Le Dat si attuano solo in caso di stato vegetativo.

- Il medico curante è libero di seguire o meno gli orientamenti espressi dal paziente. Le Dat non sono vincolanti.

- Il consenso informato entra a far parte della cartella clinica.

Ecco un breve estratto del Dl articolo per articolo:

Art. 1.

(Tutela della vita e della salute).

La legge “riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge” dunque si “garantisce la dignità di ogni persona” prioritariamente “all’interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza”. È vietata “ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l’attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all’alleviamento della sofferenza” Il medico deve astenersi da trattamenti sproporzionati, non efficaci tecnicamente inadeguati nei casi “di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente”.

Art. 2.

(Consenso informato).

I trattamenti sanitari sono attivati “previo consenso informato esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole”. Il medico deve dare corrette informazioni precise “circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefìci e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento” affinchè il paziente possa dare il suo consenso. Il consenso informato, che può essere sempre revocato, “è inserito nella cartella clinica su richiesta del medico o del paziente” Il paziente può “rifiutare in tutto o in parte le informazioni” e il rifiuto può intervenire in qualunque momento purché sia esplicitato “in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica”.

Art. 3.

(Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento, DAT).

Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante “esprime orientamenti e informazioni utili per il medico, circa l’attivazione di trattamenti terapeutici purché in conformità a quanto prescritto dalla presente legge”. Nella Dat può “essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale”.
La legge prevede che “alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente in fase terminale, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento”. Le Dat assumono “rilievo nel momento in cui il soggetto si trovi nell’incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze per accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale e, pertanto, non può assumere decisioni che lo riguardano”. L’accertamento è “certificato da un collegio medico formato (…) da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente”. Medici, ad eccezione di quello curante “designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dalla azienda sanitaria locale di competenza”.

Art. 4.
(Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento).

Le Dat “non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive”.
Le Dat durano cinque anni “salvo che il soggetto sia divenuto incapace” e possono essere rinnovate più volte così come possono essere revocate o modificata in ogni momento. “La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.”.

Art. 5.

(Assistenza ai soggetti in stato vegetativo).

La legge prevede che “al fine di garantire e assicurare l’equità nell’accesso all’assistenza e la qualità delle cure, l’assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza”. L’assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o con altre forme neurologiche correlate è “assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari”.

Art. 6.
(Fiduciario).

Nella Dat “il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione”.
Il fiduciario può essere sostituito”con le stesse modalità previste per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivare la decisione”.
Il fiduciario, può rinunciare alla nomina, ma una volta nominato “è l’unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell’esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata”.

Art. 7.
(Ruolo del medico).

“Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno”.

Art. 8.
(Autorizzazione giudiziaria).

Soppresso

Art. 9.

(Disposizioni finali).

Viene istituito il Registro delle Dat nellambito di un archivio unico nazionale informatico. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell’archivio è il ministero della Salute che nel giro di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge “stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del Registro”. Conseguentemente vengono stabiliti “i termini e le forme entro i quali i soggetti che lo vorranno potranno compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali”.

da Quotidiano Sanità

Racconti a Margine: “Cronache dal dopo DAT, Memorie dal futuro, 2119, del Prof. D. El ‘Fnà

“Racconto Futuribile”

“Cronache dal dopo DAT (Divisione acuti trapassanti) Memorie dal futuro, 2119, XXII secolo” del Prof. dr. D. El ‘Fnà,  Neurotrapiantologo

“Cronache del XXII secolo
Nel XXI secolo la scienza della salute e della Qualità di Vita (QdV) erano ancora in mano ai laici e non agli ordini religiosi. Ma, ben presto, con l’impulso dato alla Scienza della sopravvivenza, con la Dichiarazione Universale sulla Vita come bene non negoziabile, e con gli studi che diedero un valore nettamente negativo, per la vita stessa, alla consapevolezza di essere “entità sacre con una fine”, si imboccò la strada del “non morire”, nel senso del superare lo scoglio della “non vita” con “più vita”. Lo stato aveva preso in carico l’esistere come religiosa reliquia da preservare, da non far “trapassare”, da far vivere il più a lungo possibile. I cittadini in cambio di un futuro interminabile di benessere, affidavano la propria fine all’entità stato stessa. Le strade che si intrapresero, dettero grande slancio all’intelligenza artificiale (AI), alla psiconeurofisiologia, alla genetica, alla robotica, alla cybernetica, alle nanotecnologie, alla musicoterapia, agli innesti neurali. Tali metodiche furono applicate sopratutto a quel periodo prima della fine che era chiamato dai nostri antenati “il volo dell’angelo” o il “buon volo”, riuscendo a recuperare da quell’ultimo anelito di vita la vita stessa. Fu un trionfo verso la semi-immortalità. La vita si allungò, ed agli inizi del XXII secolo si viveva sino a 250 anni e, dati i buoni risultati futuri annunciati dalla scienza della vetrificazione crioconservante, per molti, la parola “fine” fu sostituita con lo slogan “sospesi per rinascere”, in gergo popolare “Frizzati”. 
La caduta aveva ora una sua propria dignità. Rallentare la perdita inarrestabile di anelito vitale era ormai invertire o controllare ed a volte prolungare l’esito dell’”ultimo volo”, decidere i suoi tempi, manipolare una psicosi da certezza della fine, dare una speranza di rinascita futura…”… Continua

Il racconto ci fa vedere i possibili sviluppi “futuribili” della legge che sta per essere approvata in parlamento. Ve ne consigliamo la lettura Cliccando qui

Biotestamento: Camera Appprova: “Dat” Solo Senza Attivita’ Cerebrale.

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Biotestamento: Camera Appprova: “Dat” Solo Senza Attivita’ Cerebrale.

E’ in via di approvazione alla Camera la Legge sul Testamento Biologico, e oggi si è approvato l’art. 3 che riguardava la DAT: La (DAT) dichiarazione anticipata di trattamento, si legge, ”assume rilievo nel momento in cui e’ accertato che il soggetto si trovi nell’incapacita’ permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze per accertata assenza di attivita’ cerebrale integrativa cortico-sottocorticale e, pertanto, non puo’ assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento e’ certificato da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui e’ affetto il paziente. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dalla azienda sanitaria locale di competenza”.

A questo proposito il Senatore Ignazio Marino ha scritto sul suo blog: “La norma proposta non solo è praticamente inapplicabile nell’assistenza clinica e nella ordinaria pratica medica ospedaliera e domiciliare, ma rende il lavoro dei medici impossibile. Secondo questi principi, la dichiarazione anticipata di trattamento dovrebbe applicarsi ai pazienti solo in assenza di ‘attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale’: si tratta di una espressione confusa, per la quale non esistono criteri di accertamento definiti e unificati.
Questa norma è scritta davvero male a meno che la maggioranza non abbia tentato di riferirsi maldestramente all’assenza di attività elettrica cerebrale (il cosiddetto elettroencefalogramma piatto) e, allora, il messaggio è un altro: si arriva a dire che ad una persona morta possono essere sospese le terapie.”

La Redazione di Timeoutintensiva.it e L’ Associazione i.Change ONLUS si esprimerà sul testo non appena esso sarà completo e tramutato in legge.

Editoriale: Nutrizione E Alimentazione… Che Differenza C’è?

Editoriale

Nutrizione E Alimentazione… Che Differenza C’è?

29/05/2011

In Allegato: “Carta Della Qualità E Dei Diritti Delle Persone In Nutrizione Artificiale

25 settembre del 2010, Tribunale dell’Ammalato.

“… “Il paziente mangia”, ci diciamo nelle consegne noi medici; oppure, in maniera più tecnica, quando scriviamo il diario clinico, : ”il paziente si alimenta per os” . Ed è importante segnalarlo perché, fino a quel momento, si è alimentato, ma non per bocca, cioè non in modo naturale, bensì in modo artificiale, tramite sonde inserite nel suo corpo. Due concetti diversi che esigono una terminologia diversa. Tramite una sonda, infatti, il paziente “viene nutrito”, non “si alimenta”. Nutrire implica passività e quindi il paziente subisce un’azione. Alimentarsi è, invece, un verbo riflessivo: il soggetto compie un’azione e la compie per se stesso. Nutrire vuol dire, quindi, somministrare nutrienti e, come la somministrazione delle medicine, ha un’ indicazione ben precisa, che è il trattamento o la prevenzione della malnutrizione. Alimentarsi è, invece, un’azione che compie l’individuo per provare piacere e necessità…” Per leggere l’articolo Clicca qui

Timeoutintensiva.it, N°17, Focus, Giugno 2011