Archivio della categoria: Eutanasia

Diabolik e “La Morte Dolce”

Fine Vita e Fumetti

Diabolik e “La Morte Dolce”

Nella ristampa di un episodio del celebre fumetto, i protagonisti si pronunciano a favore della dolce morte

“Forse la paura delle parole Eutanasia e ‘dolce morte’, per ciò che significano, ha creato una ‘polilalia’ reattiva, che ha messo tanti al riparo dal farsene avvicinare anche nel pensiero. Tante parole, troppe, sono state dette e spese, ed hanno rappresentato una cortina fumogena che non ci ha fatto intravedere il vero problema: prima di esprimersi, ognuno con la propria libertà e fede, bisognerebbe forse identificarsi “in quel corpo da cui tutti attingono”, il corpo del paziente. Credo ci si debba fermare un attimo e proporsi un percorso diverso, un altro punto di vista, cioè un percorso identificativo. ”

Così scrivevo nell’ ottobre 2008 in un articolo su Timeoutintensiva.it, che invitava ad andare al cinema a vedere due film: Mare Dentro di Alejandro Amenàbar (2004) e Lo Scafandro e la Farfalla di Julian Shnabel (2007), che ancora oggi hanno tanto da insegnare, a questo riguardo, ad ognuno di noi. Da allora la situazione è peggiorata, sul fine vita ormai si è al tifo da stadio, con posizioni che vanno dal desiderare una Eutanasia pragmaticamente regolamentata come in Belgio e Olanda, al considerare l’eutanasia semplicemente come un omicidio, cioè una interruzione della vita umana volontaria e colpevole senza se e senza ma. Le posizioni intermedie, come potrebbe essere inteso il testamento biologico scritto da ognuno di noi in piena libertà di coscienza, non trovano più spazio mentale in cui abitare, specie in chi, dovendo emanare una legge sull’argomento, dovrebbe rifletterci di più sopra; la discussione approfondita su questi temi, l’identificarsi con la sofferenza e la qualità di vita del paziente e dei suoi familiari, vengono anch’essi ormai presi come scuse, per non dire che si è quasi assassini anche nell’argomentarne, e che ci si nasconde dietro l’invito a discuterne, in fondo in fondo perchè si è d’accordo col dare la morte a chi soffre. La paura della fine fa 90, potremmo dire, e acceca.

Ed è aumentata in maniera esponenziale, -mano a mano che ci si avvicina al traguardo di una regolamentazione-, anche l’insofferenza a discutere sui temi etici del fine vita, tanto che la legge che forse verrà varata dal Parlamento è, sotto tanti punti di vista, pessima, anche perchè forse poco discussa, con chi affronta questi temi giorno per giorno, cioè noi medici.

Diversi anni fa, per l’esattezza 14, uscì uno dei tanti numeri di un fumetto molto conosciuto e seguito in Italia, Diabolik, che su queste tematiche esprimeva una posizione ben chiara ed a favore di una “dolce” Eutanasia, se mai “dolce” può essere morire. Allora, era il 1997, credo che il rumore che fece la storia che raccontava, non fu superiore al suono delle pagine sfogliate. Ma ecco che oggi ne arriva una ristampa, e su molti quotidiani e settimanali, ci si lancia in argomentazioni contrapposte sin quasi ad avvitarsi su se stessi, tanto da dare l’impressione che non sapendo cosa scrivere, la stampa italiana, appunto per tifo da stadio e partigianeria, si sia messa a fare le pulci pure ad un fumetto.

Diabolik e “La morte dolce”, come dicevamo, fumetto uscito nei giorni scorsi come ristampa, è uno dei tanti che narra le avventure dello storico criminale, inventato dalle sorelle Angela e Luciana Giussani nel 1962. La storia che racconta è presto detta: un uomo molto ricco, è costretto sulla sedia a rotelle, perché paralizzato dopo un incidente di montagna; oltre alla paralisi, non può più comunicare col mondo esterno in alcun modo facilmente comprensibile. La vittima della caduta, è anche vittima delle vessazioni della moglie e del suo migliore amico, che scopre essere amanti, oltre ad essere loro stessi gli artefici del suo incidente, progettato allo scopo di ucciderlo per impossessarsi dei suoi averi. Ma la caduta che gli hanno provocato, durante una scalata, non lo ha portato a morte, ma ad uno stato di sindrome Locked In, che gli permette di capire e di comunicare in alfabeto morse con il battito delle ciglia o battendo le labbra. Così, un giorno si trova a tu per tu con Diabolik, mentre quest’ultimo gli sta rubando i gioielli dalla cassaforte di casa: ed è qui che gli chiede di aiutarlo a morire. Cosa che puntualmente avviene; ed in più vendicandolo, con uno stratagemma che porta Diabolik a far arrestare anche la moglie della vittima ed il suo amante, come se fossero loro stessi ad averlo ucciso. Durante tutta la storia, i personaggi principali si esprimono al riguardo della “dolce morte” desiderata dal malato, non nascondendo di essere a favore dell’eutanasia. Come lo stesso Diabolik, che commentando le condizioni dell’uomo sulla sedia a rotelle, tra le altre cose dice: “Non vuole piu’ vivere? E chi non lo puo’ capire?”. O come anche Ginko, l’integerrimo e sfortunato poliziotto che da anni cerca di catturare Diabolik, che dichiara: “Eutanasia…La morte non dolorosa, procurata con farmaci, per affrettare la fine di malati inguaribili, destinati a una ‘non-vita’ di dolore, senza speranza”, in risposta alle parole della sua fidanzata, la contessa Altea di Vallenberg, che amica del malato dai tempi della scuola, gli esprimeva il suo pensiero, confidandogli: “Ma sono convinta che chi vive come lui in una situazione cosi’ angosciosa e dolorosa, senza speranze e prospettive e chieda di morire per non soffrire piu’, abbia diritto ad averla, una morte dolce”.

Questa la breve storia di un fumetto che in quanto tale non può che essere chiaro e conciso, e che invece di portare ad un’ulteriore riflessione sul dolore, sulla qualità della vita dei pazienti vegetativi o molto gravi e sofferenti, ha portato alla solita diatriba francamente insopportabile in cui, fatta la vivisezione alle parole di una ristampa di qualcosa scritto 14 anni fa, ha fornito solo brevi slogan dall’una e dall’altra parte, aumentando quella cortina fumogena fatta di parole e parole, messa lì apposta per non farci riflettere su niente, e non farci capire più nulla.

Savas

Riferimenti:

Fine Vita e Fumetti:La versione di Dylan Dog sul fine vita: “Mater Morbi” Recensione e Video

Timeoutintensiva.it N° 13 6 maggio 2010

Quel corpo da cui tutti attingono.

Timeoutintensiva.it N° 7 10 ottobre 2008


“Di Chi È Il Mio Corpo?”, A Canicattini Bagni (Siragusa) Si Discuterà Di Eutanasia E Testamento Biologico. Tra Gli Ospiti Beppino Englaro.

Fine Vita

Dibattito

“Di Chi È Il Mio Corpo?”, A Canicattini Bagni (Siragusa) l’ 11 Settembre 2011 Si Discuterà Di Eutanasia E Testamento Biologico. Tra Gli Ospiti Beppino Englaro.

Vignetta Tratta Da Le Monde

A Canicattini Bagni (SR) domani 11 settembre 2011 si svolgerà l’evento “Di chi è il mio corpo?” organizzato dall’associazione culturale Physis e con il patrocinio del Comune, presso l’aula consiliare del Municipio, ingresso via P. Iolanda, alle ore 18,30.

“A luglio – si legge nella nota dell’associazione – la Camera dei deputati ha licenziato un disegno di legge sul testamento biologico. Il testo prevede, tra le altre cose, che l’alimentazione e l’idratazione non possano essere sospese. Dietro i dibattiti parlamentari, i referti medici, le sentenze dei giudici, le parole difficili e quelle impronunciabili, ci sono però delle storie, delle persone, delle volontà, dei corpi. Piergiorgio Welby e Eluana Englaro sono due dei nomi che hanno fatto irruzione in un dibattito sempre sopito, rimandato, insabbiato. Sono due dei nomi che nel vuoto della legge e nello stato di necessità in cui erano costretti hanno urlato forte richiamando il paese intero”.

Parteciperanno: MINA WELBY, dirigente associazione Luca Coscioni; BEPPINO ENGLARO, socio Consulta di Bioetica di Milano; SALVATORE AMATO, membro del Comitato Nazionale per la Bioetica; DOTT. MAURILIO CARPINTERI, responsabile del Centro di Rianimazione dell’ospedale Umberto I di Siracusa.

Parere Ufficiale Della Siaarti In Materia Di Fine Vita, Stati Vegetativi, Nutrizione E Idratazione

Biotestamento

Vignetta Tratta Da Le Monde

In previsione del dibattito che si terrà al Senato a Settembre 2011 sulla legge sul Testamento Biologico, Riproponiamo un testo che per molti versi Fa chiarezza sui molti dubbi (Nutrizione, Consenso Informato, Dat non vincolanti) che la legge in esame solleva, dal punto di vista di coloro, i Rianimatori, che più di altri vengono giornalmente in contatto con questi problemi.

Parere Ufficiale Della Societá Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva  (Siaarti) In Materia Di Fine Vita, Stati Vegetativi, Nutrizione E Idratazione

Coordinatore Dr. Giuseppe R. Gristina

Memoria per la Commissione Igiene e Sanità della Camera dei Deputati relativa alla
audizione di Mercoledì 7 Ottobre 2009

Premessa

È per la SIAARTI evidente che se da un lato le problematiche connesse alla speciale condizione della fine della vita trovano nei malati di Terapia Intensiva (TI) una cornice del tutto particolare che ne esalta la dimensione etica, dall’altro tali problematiche si differenziano nettamente da quelle sollevate dagli stati vegetativi o da altre malattie degenerative che comportano la cronica dipendenza del malato da uno o più supporti delle funzioni vitali e che prevedono figure e collocazioni assistenziali del tutto differenti dagli intensivisti e dalle TI. È qui doveroso sottolineare che nel caso in cui la trattazione delle tematiche etiche proprie di queste due categorie di sofferenza fossero ricomprese in dettami di Legge unici che non tenessero conto delle diversità cliniche di queste due categorie di malati e della conseguente diversità dell’approccio ai temi etici solo in teoria simili, non si offrirebbe alcuna reale comprensione delle questioni in campo rischiando di generare pericolose confusioni con tragiche ricadute sui malati. Nel presente documento ed in linea con quanto sopra, la SIAARTI esprimerà in prima istanza una serie di considerazioni tecniche la cui definizione appare di sostanziale importanza per un corretto inquadramento scientifico dei temi etici posti a tema dell’audizione. Successivamente saranno esposte le considerazioni più specifiche in merito alle “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento” approvata dal Senato nel testo unificato ora all’esame della XII Commissione del Parlamento.

INDICE
– la fine della vita in terapia intensiva
– nutrizione artificiale e idratazione
– raccomandazioni siaarti su nutrizione artificiale e idratazione
– considerazioni generali della siaarti sulle “disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento” approvate dal senato nel testo unificato ora all’esame della XII commissione del parlamento

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Timeoutintensiva, N° 16, Aprile 2011

Approfondimenti utili:

Un percorso di riflessione sul malessere del paziente e dell’istituzione curante in quel difficile passaggio tra la vita e la morte

P. Gabanelli
Servizio di Psicologia, Fondazione Salvatore Maugeri, IRCCS Istituto Scientifico di Pavia

Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia Supplemento A, Psicologia
© PI-ME, Pavia 2009 2009; Vol. 31, N. 1: A5-A9 http://gimle.fsm.it ISSN 1592-7830

Biotestamento: Che Ne Pensa Il Neurologo Defanti. Più Un Confronto Con Le “Dat” Inglesi

Fine Vita

Biotestamento: Che Ne Pensa Il Neurologo Defanti. Più Un Confronto Con Le “Dat” Inglesi

In Attesa che il Testo della legge sul Testamento Biologico passi il vaglio del Senato vi riporto un interessante articolo pubblicato da daily.wired.it che ci riporta le impressioni sul testo votato alla camera di Carlo Alberto Defanti. Ed Inoltre ci dà la traduzione delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (Dat) del Biotestamento Inglese per farci vedere come questa legge, la nostra, sia “qualcosa a metà tra una preferenza facoltativa e una preghiera disperata.”

Savas

Ecco una Riduzione dell’Articolo:

“Per capire quali effetti avrà questa legge e quali sono le maggiori criticità abbiamo parlato con Carlo Alberto Defanti, primario emerito di Neurologia all’Ospedale Niguarda di Milano. Tra il 1996 e il 2009, Defanti è stato il medico che ha seguito Eluana Englaro, e non esita a definire il ddl sul biotestamento “assurdo e rischioso. Ma credo che la criticità maggiore, dal punto strettamente tecnico medico, consista nella scelta di rendere valide le direttive del testamento biologico nel momento in cui viene constata l’assenza di attività integrativa sottocorticale”, spiega Defanti: “Questo termine ridondante e pseudoscientifico in realtà è un concetto vago al quale non corrisponde alcun test specifico, salvo una situazione estrema che è quella della morte cerebrale. Esistono casi, infatti, in cui il paziente, pur essendo in stato di coma vegetativo, può presentare una lieve attività integrativa sottocorticale, senza tuttavia essere in grado di intendere e di volere.”

C’è poi il problema dell’obbligo di alimentare e idratare i pazienti in stato vegetativo, obbligo che secondo Defanti potrebbe rivelarsi addirittura dannoso: “ Rischia di avere conseguenze negative nel campo delle cure palliative per il cancro”, afferma Defanti: “ negli ultimi giorni a volte il malato di cancro non viene idratato e alimentato non per scopi eutanasici ma perché l’esperienza dice che un certo grado di disidratazione favorisce l’assorbimento e allevia i sintomi dell’agonia. Ora i medici saranno obbligati a riempire di sondini gente che sicuramente sta per morire.”

Inoltre, “Per comprendere quanto siamo lontani dal trend europeo, siamo andati a leggere il modello inglese di biotestamento, chiamato Living Will, di cui forniamo di seguito la traduzione.

“HEALTH CARE DIRECTIVE (LIVING WILL)

IO [NOME E COGNOME] desidero che chiunque si occupi di me sappia quale tipo di cure mediche desidero, nel caso in cui non sia più in grado di esprimerlo chiaramente.

SEZIONE 1:

Voglio che il mio medico sperimenti trattamenti che potrebbero farmi tornare a una qualità di vita accettabile. Tuttavia, se la mia qualità di vita invece diventasse per me inaccettabile e la mia condizione non migliorasse (ovvero fosse irreversibile), chiedo che tutti i trattamenti volti a prolungare la mia vita siano abbandonati.

Una qualità di vita inaccettabile per me significa (barrare le caselle desiderate)

-Essere privo di coscienza (coma cronico o stato vegetativo persistente);

-Non essere in grado di comunicare le mie necessità;

-Non essere in grado di riconoscere famigliari o amici;

-Dipendendere totalmente o quasi da altre persone;

-Altro:

Barrare solo una delle seguenti caselle:

-Anche se mi ritrovassi ad avere una qualità di vita come quella indicata qui sopra, desidero comunque che mi vengano somministrati cibo e acqua tramite intubazione o per via endovenosa;

-Se mi ritrovassi ad avere una qualità di vita come quella indicata qui sopra, NON desidero che mi vengano somministrati cibo e acqua tramite intubazione o per via endovenosa.

SEZIONE 2 (è possibile lasciare questa sezione in bianco)

Alcune persone non vogliono ricevere determinati trattamenti in nessuna circostanza, anche nel caso in cui ci fossero possibilità di recupero. Barra le caselle sottostanti che corrispondono ai trattamenti che non vorresti ricevere in nessuna circostanza:

- Rianimazione cardiopolmonare;

- Ventilazione artificiale;

- Sonda gastrica;

- Dialisi;

-Altro…

Il documento italiano, di cui ancora non esiste un modulo standard, si articolerà probabilmente come una dichiarazione volta a elencare il tipo di farmaci o di trattamenti che si desidera ricevere e, volendo, a indicare il nome di un fiduciario che si occupi di trattare con lo staff medico che avrà in cura il paziente.

tratto da Daily.wired.it

Biotestamento: Questo Il Testo Approvato Dalla Camera

Fine Vita

Biotestamento: Questo Il Testo Approvato Dalla Camera

Vignetta Tratta Da Le Monde

Con un ampia maggioranza, la Camera ha approvato dopo più di due anni di lavoro  il Ddl sul biotestamento che ora dovrà passare nuovamente al vaglio del Senato in quanto è stato modificato rispetto a quello uscito da Palazzo Madama nel marzo del 2009.

Il nuovo testo oltre ad aver perso un articolo, l’otto, che riguardava l’autorizzazione giudiziaria, prevede:

- Il Divieto di qualunque forma di eutanasia pena l’essere sottoposto ad azione penale per il medico che aiuta o assiste forme eutanasiche o di suicidio.

- Non si può dire no a idratazione e alimentazione.

- Le Dat si attuano solo in caso di stato vegetativo.

- Il medico curante è libero di seguire o meno gli orientamenti espressi dal paziente. Le Dat non sono vincolanti.

- Il consenso informato entra a far parte della cartella clinica.

Ecco un breve estratto del Dl articolo per articolo:

Art. 1.

(Tutela della vita e della salute).

La legge “riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge” dunque si “garantisce la dignità di ogni persona” prioritariamente “all’interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza”. È vietata “ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l’attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all’alleviamento della sofferenza” Il medico deve astenersi da trattamenti sproporzionati, non efficaci tecnicamente inadeguati nei casi “di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente”.

Art. 2.

(Consenso informato).

I trattamenti sanitari sono attivati “previo consenso informato esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole”. Il medico deve dare corrette informazioni precise “circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefìci e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento” affinchè il paziente possa dare il suo consenso. Il consenso informato, che può essere sempre revocato, “è inserito nella cartella clinica su richiesta del medico o del paziente” Il paziente può “rifiutare in tutto o in parte le informazioni” e il rifiuto può intervenire in qualunque momento purché sia esplicitato “in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica”.

Art. 3.

(Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento, DAT).

Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante “esprime orientamenti e informazioni utili per il medico, circa l’attivazione di trattamenti terapeutici purché in conformità a quanto prescritto dalla presente legge”. Nella Dat può “essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale”.
La legge prevede che “alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente in fase terminale, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento”. Le Dat assumono “rilievo nel momento in cui il soggetto si trovi nell’incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze per accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale e, pertanto, non può assumere decisioni che lo riguardano”. L’accertamento è “certificato da un collegio medico formato (…) da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente”. Medici, ad eccezione di quello curante “designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dalla azienda sanitaria locale di competenza”.

Art. 4.
(Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento).

Le Dat “non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive”.
Le Dat durano cinque anni “salvo che il soggetto sia divenuto incapace” e possono essere rinnovate più volte così come possono essere revocate o modificata in ogni momento. “La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.”.

Art. 5.

(Assistenza ai soggetti in stato vegetativo).

La legge prevede che “al fine di garantire e assicurare l’equità nell’accesso all’assistenza e la qualità delle cure, l’assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza”. L’assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o con altre forme neurologiche correlate è “assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari”.

Art. 6.
(Fiduciario).

Nella Dat “il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione”.
Il fiduciario può essere sostituito”con le stesse modalità previste per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivare la decisione”.
Il fiduciario, può rinunciare alla nomina, ma una volta nominato “è l’unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell’esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata”.

Art. 7.
(Ruolo del medico).

“Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno”.

Art. 8.
(Autorizzazione giudiziaria).

Soppresso

Art. 9.

(Disposizioni finali).

Viene istituito il Registro delle Dat nellambito di un archivio unico nazionale informatico. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell’archivio è il ministero della Salute che nel giro di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge “stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del Registro”. Conseguentemente vengono stabiliti “i termini e le forme entro i quali i soggetti che lo vorranno potranno compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali”.

da Quotidiano Sanità