Archivio della categoria: Nutrizione Artificiale

“Pazienti Malnutriti in Ospedale: Disattenzione Che Ricade Su Salute E Costi Del SSN”

Nutrizione

“Pazienti Malnutriti in Ospedale: Disattenzione Che Ricade Su Salute E Costi Del Ssn”

di Riccardo Caccialanza *

*Responsabile Servizio di Dietetica e nutrizione clinica

Fondazione Irccs Policlinico San Matteo Pavia

Segretario nazionale Sinpe

(Vi Riportiamo Un Interessante Articolo sulla Malnutrizione Ospedaliera pubblicato sul Sole 24 Ore Sanità del 17-23 gennaio 2012 ad opera del Segretario Nazionale della Società Italiana di Nutrizione Parenterale ed Enterale – SINPE)

Non solo obesità. In Italia e nei Paesi occidentali la malnutrizione tra i ricoverati negli ospedali, nelle Rsa e nelle strutture di riabilitazione regi-stra percentuali che oscillano fra il 30 e il 50 per cento. Gli ammalati corrono il rischio di sviluppare complicanze, soprattutto infezioni, la mortalità aumenta così come i costi sanitari. Dati confermati dallo studio eseguito dal San Matteo di Pavia e pubblicati dal Canadian Medical Association Journal, prestigiosa rivista internazionale di medicina interna. La ricerca riguarda l’osservazione di 1.274 degenti. I ricoveri più lunghi sono stati registrati tra coloro che all’ingresso presentavano deficit nutrizionali, tra chi ha perso peso durante la degenza o ha digiunato per oltre tre giorni. La malnutrizione riguarda in particolare gli anziani, soprattutto quelli soli, gli indigenti, le patologie neurologiche, e i pazienti oncologici che non riescono ad alimentarsi anche per gli effetti collaterali delle terapie. Un supporto nutrizionale adeguato e tempestivo può prevenire le complicanze. Inoltre, la nutrizione artificiale domiciliare favorisce una dimissione più veloce, evita il ricovero di pazienti che non riescono ad alimentarsi in modo naturale e permette un enorme risparmio della spesa sanitaria. La Bapen, società inglese di nutrizione artificiale, ha stimato in 8 miliardi di euro annui il costo della malnutrizione ospedaliera e l’Espen, la società europea di nutrizione clinica e metabolismo, ha valutato in circa 170 miliardi la spesa che riguarda oltre 30 milioni di pazienti in Europa ogni anno. Questi dati parlano chiaro, ma nonostante ciò le risorse destinate alla nutrizione clinica in Italia sono inadeguate: raramente i pazienti sono pesati al ricovero, le bilance non funzionano e quasi mai, nelle strutture ospedaliere, c’è un team di personale specializzato dedicato alla nutrizione clinica. Secondo la Sinpe, la società italiana di nutrizione artificiale e metabolismo, i pazienti sottoposti a nutrizione artificiale domiciliare sono circa 600 per milione di abitanti mentre, secondo il registro della società italiana di Nefrologia 764 sono i dializzati. La “piccola” differenza è che in Italia esistono oltre 900 strutture di dialisi contro i cinquanta servizi circa di nutrizione clinica. Questi ultimi, invece, rappresentano un ottimo investimento: uno studio americano ha stimato che per ridurre la degenza dei pazienti malnutriti bastano 76 euro al giorno per la valutazione e la terapia nutrizionale. Un dato ancora più allarmante, però, è l’assenza di legislazione nazionale sui criteri minimi di qualità per l’erogazione della nutrizione artificiale domiciliare. Soltanto in Piemonte, Veneto e Molise è in funzione una legge specifica che indica percorsi precisi. Nel resto del Paese ci sono solo delibere, spesso generiche, che non garantiscono lo standard di qualità delle cure e l’omogeneità dei servizi ai cittadini sul territorio. Sarebbe quindi auspicabile il coinvolgimento dei governi regionali e del ministero della Salute per stimolare gli investimenti nei servizi in grado di garantire la razionalizzazione della spesa, miglioramenti organizzativi nella gestione ospedaliera e della continuità delle cure. Sul fronte normativo, la commissione per il monitoraggio dei Lea (Livelli essenziali di assistenza) ha recepito le anomalie segnalate dalla Sinpe. Ora tocca al ministero della Salute agire concretamente sulle Regioni.”

Fonte:

Sole 24 Ore Sanità

Biotestamento: Testimone Di Geova Ottiene Dal Giudice Lo Stop Ai Farmaci Salvavita

Fine Vita

Biotestamento

Testimone Di Geova Ottiene Dal Giudice Lo Stop Ai Farmaci Salvavita

Una donna di 48 anni avrebbe già rifiutato tracheotomia e trasfusione. Non sarebbe in pericolo di vita ma soffre di una grave malattia degenerativa

Vignetta Tratta Da Le Monde

“Chiede al giudice il permesso di non utilizzare, in caso di necessità, i farmaci e il magistrato l’accontenta. Protagonista della storia che sta suscitando clamore nel mondo sanitario e civile del Veneto una trevigiana di 48 anni, testimone di Geova, che dal giudice tutelare di Treviso Clarice di Tullio ha ricevuto il permesso, di non utilizzare farmaci salvavita. La paziente, avrebbe già rifiutato tracheotomia e trasfusione ed ha avanzato al giudice di Treviso la richiesta per motivi legati alla sua fede religiosa, ma non sarebbe al momento in immediato pericolo di vita. Le sue disposizioni restano tuttavia chiare: «Non voglio che la mia vita venga prolungata – avrebbe detto la donna – se i medici sono ragionevolmente certi che le mie condizioni sono senza speranza». Il decreto è stato firmato nel gennaio scorso dal giudice tutelare di Treviso per permettere alla paziente di rifiutare le cure destinate alla sua grave malattia degenerativa. Il marito della donna è stato nominato amministratore di sostegno. Il decreto arriva in un momento in cui la legge sul biotestamento, già votato dalla Camera, è in dirittura d’arrivo. Se anche il Senato a Settembre approverà il testo, la decisione del giudice potrebbe essere ininfluente: la tutela della paziente sarebbe infatti solo ed esclusivamente del medico curante.”

Da Cronaca Live Treviso

Parere Ufficiale Della Siaarti In Materia Di Fine Vita, Stati Vegetativi, Nutrizione E Idratazione

Biotestamento

Vignetta Tratta Da Le Monde

In previsione del dibattito che si terrà al Senato a Settembre 2011 sulla legge sul Testamento Biologico, Riproponiamo un testo che per molti versi Fa chiarezza sui molti dubbi (Nutrizione, Consenso Informato, Dat non vincolanti) che la legge in esame solleva, dal punto di vista di coloro, i Rianimatori, che più di altri vengono giornalmente in contatto con questi problemi.

Parere Ufficiale Della Societá Italiana di Anestesia Analgesia Rianimazione e Terapia Intensiva  (Siaarti) In Materia Di Fine Vita, Stati Vegetativi, Nutrizione E Idratazione

Coordinatore Dr. Giuseppe R. Gristina

Memoria per la Commissione Igiene e Sanità della Camera dei Deputati relativa alla
audizione di Mercoledì 7 Ottobre 2009

Premessa

È per la SIAARTI evidente che se da un lato le problematiche connesse alla speciale condizione della fine della vita trovano nei malati di Terapia Intensiva (TI) una cornice del tutto particolare che ne esalta la dimensione etica, dall’altro tali problematiche si differenziano nettamente da quelle sollevate dagli stati vegetativi o da altre malattie degenerative che comportano la cronica dipendenza del malato da uno o più supporti delle funzioni vitali e che prevedono figure e collocazioni assistenziali del tutto differenti dagli intensivisti e dalle TI. È qui doveroso sottolineare che nel caso in cui la trattazione delle tematiche etiche proprie di queste due categorie di sofferenza fossero ricomprese in dettami di Legge unici che non tenessero conto delle diversità cliniche di queste due categorie di malati e della conseguente diversità dell’approccio ai temi etici solo in teoria simili, non si offrirebbe alcuna reale comprensione delle questioni in campo rischiando di generare pericolose confusioni con tragiche ricadute sui malati. Nel presente documento ed in linea con quanto sopra, la SIAARTI esprimerà in prima istanza una serie di considerazioni tecniche la cui definizione appare di sostanziale importanza per un corretto inquadramento scientifico dei temi etici posti a tema dell’audizione. Successivamente saranno esposte le considerazioni più specifiche in merito alle “Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento” approvata dal Senato nel testo unificato ora all’esame della XII Commissione del Parlamento.

INDICE
– la fine della vita in terapia intensiva
– nutrizione artificiale e idratazione
– raccomandazioni siaarti su nutrizione artificiale e idratazione
– considerazioni generali della siaarti sulle “disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento” approvate dal senato nel testo unificato ora all’esame della XII commissione del parlamento

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Timeoutintensiva, N° 16, Aprile 2011

Approfondimenti utili:

Un percorso di riflessione sul malessere del paziente e dell’istituzione curante in quel difficile passaggio tra la vita e la morte

P. Gabanelli
Servizio di Psicologia, Fondazione Salvatore Maugeri, IRCCS Istituto Scientifico di Pavia

Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia Supplemento A, Psicologia
© PI-ME, Pavia 2009 2009; Vol. 31, N. 1: A5-A9 http://gimle.fsm.it ISSN 1592-7830

Biotestamento: Questo Il Testo Approvato Dalla Camera

Fine Vita

Biotestamento: Questo Il Testo Approvato Dalla Camera

Vignetta Tratta Da Le Monde

Con un ampia maggioranza, la Camera ha approvato dopo più di due anni di lavoro  il Ddl sul biotestamento che ora dovrà passare nuovamente al vaglio del Senato in quanto è stato modificato rispetto a quello uscito da Palazzo Madama nel marzo del 2009.

Il nuovo testo oltre ad aver perso un articolo, l’otto, che riguardava l’autorizzazione giudiziaria, prevede:

- Il Divieto di qualunque forma di eutanasia pena l’essere sottoposto ad azione penale per il medico che aiuta o assiste forme eutanasiche o di suicidio.

- Non si può dire no a idratazione e alimentazione.

- Le Dat si attuano solo in caso di stato vegetativo.

- Il medico curante è libero di seguire o meno gli orientamenti espressi dal paziente. Le Dat non sono vincolanti.

- Il consenso informato entra a far parte della cartella clinica.

Ecco un breve estratto del Dl articolo per articolo:

Art. 1.

(Tutela della vita e della salute).

La legge “riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge” dunque si “garantisce la dignità di ogni persona” prioritariamente “all’interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza”. È vietata “ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l’attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all’alleviamento della sofferenza” Il medico deve astenersi da trattamenti sproporzionati, non efficaci tecnicamente inadeguati nei casi “di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente”.

Art. 2.

(Consenso informato).

I trattamenti sanitari sono attivati “previo consenso informato esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole”. Il medico deve dare corrette informazioni precise “circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefìci e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento” affinchè il paziente possa dare il suo consenso. Il consenso informato, che può essere sempre revocato, “è inserito nella cartella clinica su richiesta del medico o del paziente” Il paziente può “rifiutare in tutto o in parte le informazioni” e il rifiuto può intervenire in qualunque momento purché sia esplicitato “in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica”.

Art. 3.

(Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento, DAT).

Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante “esprime orientamenti e informazioni utili per il medico, circa l’attivazione di trattamenti terapeutici purché in conformità a quanto prescritto dalla presente legge”. Nella Dat può “essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale”.
La legge prevede che “alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente in fase terminale, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento”. Le Dat assumono “rilievo nel momento in cui il soggetto si trovi nell’incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze per accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale e, pertanto, non può assumere decisioni che lo riguardano”. L’accertamento è “certificato da un collegio medico formato (…) da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente”. Medici, ad eccezione di quello curante “designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dalla azienda sanitaria locale di competenza”.

Art. 4.
(Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento).

Le Dat “non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive”.
Le Dat durano cinque anni “salvo che il soggetto sia divenuto incapace” e possono essere rinnovate più volte così come possono essere revocate o modificata in ogni momento. “La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.”.

Art. 5.

(Assistenza ai soggetti in stato vegetativo).

La legge prevede che “al fine di garantire e assicurare l’equità nell’accesso all’assistenza e la qualità delle cure, l’assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza”. L’assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o con altre forme neurologiche correlate è “assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari”.

Art. 6.
(Fiduciario).

Nella Dat “il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione”.
Il fiduciario può essere sostituito”con le stesse modalità previste per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivare la decisione”.
Il fiduciario, può rinunciare alla nomina, ma una volta nominato “è l’unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell’esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata”.

Art. 7.
(Ruolo del medico).

“Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno”.

Art. 8.
(Autorizzazione giudiziaria).

Soppresso

Art. 9.

(Disposizioni finali).

Viene istituito il Registro delle Dat nellambito di un archivio unico nazionale informatico. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell’archivio è il ministero della Salute che nel giro di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge “stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del Registro”. Conseguentemente vengono stabiliti “i termini e le forme entro i quali i soggetti che lo vorranno potranno compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali”.

da Quotidiano Sanità

Racconti a Margine: “Cronache dal dopo DAT, Memorie dal futuro, 2119, del Prof. D. El ‘Fnà

“Racconto Futuribile”

“Cronache dal dopo DAT (Divisione acuti trapassanti) Memorie dal futuro, 2119, XXII secolo” del Prof. dr. D. El ‘Fnà,  Neurotrapiantologo

“Cronache del XXII secolo
Nel XXI secolo la scienza della salute e della Qualità di Vita (QdV) erano ancora in mano ai laici e non agli ordini religiosi. Ma, ben presto, con l’impulso dato alla Scienza della sopravvivenza, con la Dichiarazione Universale sulla Vita come bene non negoziabile, e con gli studi che diedero un valore nettamente negativo, per la vita stessa, alla consapevolezza di essere “entità sacre con una fine”, si imboccò la strada del “non morire”, nel senso del superare lo scoglio della “non vita” con “più vita”. Lo stato aveva preso in carico l’esistere come religiosa reliquia da preservare, da non far “trapassare”, da far vivere il più a lungo possibile. I cittadini in cambio di un futuro interminabile di benessere, affidavano la propria fine all’entità stato stessa. Le strade che si intrapresero, dettero grande slancio all’intelligenza artificiale (AI), alla psiconeurofisiologia, alla genetica, alla robotica, alla cybernetica, alle nanotecnologie, alla musicoterapia, agli innesti neurali. Tali metodiche furono applicate sopratutto a quel periodo prima della fine che era chiamato dai nostri antenati “il volo dell’angelo” o il “buon volo”, riuscendo a recuperare da quell’ultimo anelito di vita la vita stessa. Fu un trionfo verso la semi-immortalità. La vita si allungò, ed agli inizi del XXII secolo si viveva sino a 250 anni e, dati i buoni risultati futuri annunciati dalla scienza della vetrificazione crioconservante, per molti, la parola “fine” fu sostituita con lo slogan “sospesi per rinascere”, in gergo popolare “Frizzati”. 
La caduta aveva ora una sua propria dignità. Rallentare la perdita inarrestabile di anelito vitale era ormai invertire o controllare ed a volte prolungare l’esito dell’”ultimo volo”, decidere i suoi tempi, manipolare una psicosi da certezza della fine, dare una speranza di rinascita futura…”… Continua

Il racconto ci fa vedere i possibili sviluppi “futuribili” della legge che sta per essere approvata in parlamento. Ve ne consigliamo la lettura Cliccando qui