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Biotestamento: Questo Il Testo Approvato Dalla Camera

Fine Vita

Biotestamento: Questo Il Testo Approvato Dalla Camera

Vignetta Tratta Da Le Monde

Con un ampia maggioranza, la Camera ha approvato dopo più di due anni di lavoro  il Ddl sul biotestamento che ora dovrà passare nuovamente al vaglio del Senato in quanto è stato modificato rispetto a quello uscito da Palazzo Madama nel marzo del 2009.

Il nuovo testo oltre ad aver perso un articolo, l’otto, che riguardava l’autorizzazione giudiziaria, prevede:

- Il Divieto di qualunque forma di eutanasia pena l’essere sottoposto ad azione penale per il medico che aiuta o assiste forme eutanasiche o di suicidio.

- Non si può dire no a idratazione e alimentazione.

- Le Dat si attuano solo in caso di stato vegetativo.

- Il medico curante è libero di seguire o meno gli orientamenti espressi dal paziente. Le Dat non sono vincolanti.

- Il consenso informato entra a far parte della cartella clinica.

Ecco un breve estratto del Dl articolo per articolo:

Art. 1.

(Tutela della vita e della salute).

La legge “riconosce e tutela la vita umana, quale diritto inviolabile ed indisponibile, garantito anche nella fase terminale dell’esistenza e nell’ipotesi in cui la persona non sia più in grado di intendere e di volere, fino alla morte accertata nei modi di legge” dunque si “garantisce la dignità di ogni persona” prioritariamente “all’interesse della società e alle applicazioni della tecnologia e della scienza”. È vietata “ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l’attività medica e quella di assistenza alle persone esclusivamente finalizzate alla tutela della vita e della salute nonché all’alleviamento della sofferenza” Il medico deve astenersi da trattamenti sproporzionati, non efficaci tecnicamente inadeguati nei casi “di pazienti in stato di fine vita o in condizioni di morte prevista come imminente”.

Art. 2.

(Consenso informato).

I trattamenti sanitari sono attivati “previo consenso informato esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole”. Il medico deve dare corrette informazioni precise “circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario proposto, benefìci e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e le conseguenze del rifiuto del trattamento” affinchè il paziente possa dare il suo consenso. Il consenso informato, che può essere sempre revocato, “è inserito nella cartella clinica su richiesta del medico o del paziente” Il paziente può “rifiutare in tutto o in parte le informazioni” e il rifiuto può intervenire in qualunque momento purché sia esplicitato “in un documento sottoscritto dal soggetto interessato che diventa parte integrante della cartella clinica”.

Art. 3.

(Contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento, DAT).

Nella dichiarazione anticipata di trattamento il dichiarante “esprime orientamenti e informazioni utili per il medico, circa l’attivazione di trattamenti terapeutici purché in conformità a quanto prescritto dalla presente legge”. Nella Dat può “essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato o sperimentale”.
La legge prevede che “alimentazione e idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente in fase terminale, devono essere mantenute fino al termine della vita, ad eccezione del caso in cui le medesime risultino non più efficaci nel fornire al paziente i fattori nutrizionali necessari alle funzioni fisiologiche essenziali del corpo. Esse non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento”. Le Dat assumono “rilievo nel momento in cui il soggetto si trovi nell’incapacità permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze per accertata assenza di attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale e, pertanto, non può assumere decisioni che lo riguardano”. L’accertamento è “certificato da un collegio medico formato (…) da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui è affetto il paziente”. Medici, ad eccezione di quello curante “designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dalla azienda sanitaria locale di competenza”.

Art. 4.
(Forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento).

Le Dat “non sono obbligatorie, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico-clinica, e sono raccolte esclusivamente dal medico di medicina generale che contestualmente le sottoscrive”.
Le Dat durano cinque anni “salvo che il soggetto sia divenuto incapace” e possono essere rinnovate più volte così come possono essere revocate o modificata in ogni momento. “La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.”.

Art. 5.

(Assistenza ai soggetti in stato vegetativo).

La legge prevede che “al fine di garantire e assicurare l’equità nell’accesso all’assistenza e la qualità delle cure, l’assistenza ai soggetti in stato vegetativo rappresenta livello essenziale di assistenza”. L’assistenza sanitaria alle persone in stato vegetativo o con altre forme neurologiche correlate è “assicurata attraverso prestazioni ospedaliere, residenziali e domiciliari”.

Art. 6.
(Fiduciario).

Nella Dat “il dichiarante può nominare un fiduciario maggiorenne, capace di intendere e di volere, il quale accetta la nomina sottoscrivendo la dichiarazione”.
Il fiduciario può essere sostituito”con le stesse modalità previste per la nomina, in qualsiasi momento senza alcun obbligo di motivare la decisione”.
Il fiduciario, può rinunciare alla nomina, ma una volta nominato “è l’unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell’esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata”.

Art. 7.
(Ruolo del medico).

“Gli orientamenti espressi dal soggetto nella sua dichiarazione anticipata di trattamento sono prese in considerazione dal medico curante che, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per le quali ritiene di seguirle o meno”.

Art. 8.
(Autorizzazione giudiziaria).

Soppresso

Art. 9.

(Disposizioni finali).

Viene istituito il Registro delle Dat nellambito di un archivio unico nazionale informatico. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell’archivio è il ministero della Salute che nel giro di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge “stabilisce le regole tecniche e le modalità di accesso, di tenuta e di consultazione del Registro”. Conseguentemente vengono stabiliti “i termini e le forme entro i quali i soggetti che lo vorranno potranno compilare le dichiarazioni anticipate di trattamento presso il medico di medicina generale e registrarle presso le aziende sanitarie locali”.

da Quotidiano Sanità

Biotestamento: Rianimatori: Chiarire Legge, Dato Che Così È Inapplicabile

Fine Vita

Biotestamento: Rianimatori: Chiarire Legge, Dato Che Così È Inapplicabile

Vignetta Tratta Da Le Monde

La Camera dei deputati ieri ha approvato con ampio margine il ddl nato nel 2008 sulla scia della vicenda di Eluana Englaro: 278 i voti a favore, 205 quelli contrari, 7 gli astenuti. La Legge ora passa al Senato prima di essere varata probabilmente a settembre.

La legge approvata ieri afferma che la Dat (Dichiarazione anticipata di trattamento) assumera’ valore solo nel momento in cui ci sara’ ”accertata assenza di attivita’ cerebrale integrativa cortico-sottocorticale”.

A questo proposito In una nota, Vincenzo Carpino, presidente nazionale dell’Aaroi-Emac, Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani Emergenza Area Critica, lancia un appello al Ministro della Salute affinche’ chiarisca gli aspetti poco chiari presenti nel testo approvato

“ La legge sul testamento biologico che e’ stata approvata ieri dalla Camera cosi’ com’e’ ”e’ inapplicabile perche’ mancano fondamentali indicazioni per noi medici. Innanzitutto non si capisce chi dovrebbe accertare l’assenza di attivita’ cerebrale – presupposto fondamentale per far scattare la validita’ del biotestamento – e poi non si capisce dove si dovrebbero svolgere gli accertamenti e con quali esami. Come categoria non sappiamo cosa fare. L’unico riferimento pratico per il medico sembra essere quello al Protocollo utilizzato per il prelievo di organi a scopo di trapianto”. ”Immagino – spiega Carpino – che saremo noi anestesisti rianimatori a dover stabilire quando c’e’ l’assenza di attivita’ sottocorticale prevista dalla legge, ma ad oggi non c’e’ un protocollo, non sappiamo quali esami fare e dove farli, e a carico di chi. Bisognerebbe emanare un decreto o una circolare, altrimenti siamo in grande difficolta”’.

Dalla Stampa Quotidiana

Racconti a Margine: “Cronache dal dopo DAT, Memorie dal futuro, 2119, del Prof. D. El ‘Fnà

“Racconto Futuribile”

“Cronache dal dopo DAT (Divisione acuti trapassanti) Memorie dal futuro, 2119, XXII secolo” del Prof. dr. D. El ‘Fnà,  Neurotrapiantologo

“Cronache del XXII secolo
Nel XXI secolo la scienza della salute e della Qualità di Vita (QdV) erano ancora in mano ai laici e non agli ordini religiosi. Ma, ben presto, con l’impulso dato alla Scienza della sopravvivenza, con la Dichiarazione Universale sulla Vita come bene non negoziabile, e con gli studi che diedero un valore nettamente negativo, per la vita stessa, alla consapevolezza di essere “entità sacre con una fine”, si imboccò la strada del “non morire”, nel senso del superare lo scoglio della “non vita” con “più vita”. Lo stato aveva preso in carico l’esistere come religiosa reliquia da preservare, da non far “trapassare”, da far vivere il più a lungo possibile. I cittadini in cambio di un futuro interminabile di benessere, affidavano la propria fine all’entità stato stessa. Le strade che si intrapresero, dettero grande slancio all’intelligenza artificiale (AI), alla psiconeurofisiologia, alla genetica, alla robotica, alla cybernetica, alle nanotecnologie, alla musicoterapia, agli innesti neurali. Tali metodiche furono applicate sopratutto a quel periodo prima della fine che era chiamato dai nostri antenati “il volo dell’angelo” o il “buon volo”, riuscendo a recuperare da quell’ultimo anelito di vita la vita stessa. Fu un trionfo verso la semi-immortalità. La vita si allungò, ed agli inizi del XXII secolo si viveva sino a 250 anni e, dati i buoni risultati futuri annunciati dalla scienza della vetrificazione crioconservante, per molti, la parola “fine” fu sostituita con lo slogan “sospesi per rinascere”, in gergo popolare “Frizzati”. 
La caduta aveva ora una sua propria dignità. Rallentare la perdita inarrestabile di anelito vitale era ormai invertire o controllare ed a volte prolungare l’esito dell’”ultimo volo”, decidere i suoi tempi, manipolare una psicosi da certezza della fine, dare una speranza di rinascita futura…”… Continua

Il racconto ci fa vedere i possibili sviluppi “futuribili” della legge che sta per essere approvata in parlamento. Ve ne consigliamo la lettura Cliccando qui

Biotestamento: Camera Appprova: “Dat” Solo Senza Attivita’ Cerebrale.

Fine Vita

Biotestamento: Camera Appprova: “Dat” Solo Senza Attivita’ Cerebrale.

E’ in via di approvazione alla Camera la Legge sul Testamento Biologico, e oggi si è approvato l’art. 3 che riguardava la DAT: La (DAT) dichiarazione anticipata di trattamento, si legge, ”assume rilievo nel momento in cui e’ accertato che il soggetto si trovi nell’incapacita’ permanente di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze per accertata assenza di attivita’ cerebrale integrativa cortico-sottocorticale e, pertanto, non puo’ assumere decisioni che lo riguardano. Tale accertamento e’ certificato da un collegio medico formato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, da un anestesista-rianimatore, da un neurologo, dal medico curante e dal medico specialista nella patologia da cui e’ affetto il paziente. Tali medici, ad eccezione del medico curante, sono designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero o, ove necessario, dalla azienda sanitaria locale di competenza”.

A questo proposito il Senatore Ignazio Marino ha scritto sul suo blog: “La norma proposta non solo è praticamente inapplicabile nell’assistenza clinica e nella ordinaria pratica medica ospedaliera e domiciliare, ma rende il lavoro dei medici impossibile. Secondo questi principi, la dichiarazione anticipata di trattamento dovrebbe applicarsi ai pazienti solo in assenza di ‘attività cerebrale integrativa cortico-sottocorticale’: si tratta di una espressione confusa, per la quale non esistono criteri di accertamento definiti e unificati.
Questa norma è scritta davvero male a meno che la maggioranza non abbia tentato di riferirsi maldestramente all’assenza di attività elettrica cerebrale (il cosiddetto elettroencefalogramma piatto) e, allora, il messaggio è un altro: si arriva a dire che ad una persona morta possono essere sospese le terapie.”

La Redazione di Timeoutintensiva.it e L’ Associazione i.Change ONLUS si esprimerà sul testo non appena esso sarà completo e tramutato in legge.

Biotestamento: Camera: Approvato Emendamento Su Trattamenti Terapeutici Voluti  

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Camera: Approvato Emendamento Su Trattamenti Terapeutici Voluti

Vignetta Tratta Da Le Monde

L’approvazione dell’emendamento bipartisan Barani-Binetti stabilisce che nel proprio testamento biologico si potranno indicare solo i trattamenti a cui si vuole essere sottoposti in caso di perdita di coscienza, e non anche quelli che non si vuole. Questo ha provocato le proteste delle opposizioni. Martedì riprenderà l’esame del provvedimento.

L’aula della Camera ha, infatti, votato ( 7 Luglio 2011) un emendamento bipartisan a firma Barani-Binetti che prevede che nel proprio testamento biologico si potranno indicare solo i trattamenti cui si vuole essere sottoposti in caso di perdita di coscienza, e non anche quelli che non si vuole. L’emendamento all’articolo 3 del testo approvato, prevede che ci si possa esprimere nelle Dichiarazioni anticipate di trattamento “circa l’attivazione di trattamenti terapeutici” e non anche sulla “non attivazione”. Insomma si potrà dire solo quali trattamenti si vuole e non quali non si vuole. Resta comunque possibile, nelle Dat esprimere il proprio diniego a trattamenti “sproporzionati” o “sperimentali”.

Vi è stata comunque  una dura opposizione al passaggio di questo emendamento da parte delle opposizioni e della CGIL Funzione Pubblica. La FP Cgil ha dichiarato al riguardo che medici e operatori sanitari sono di fatto criminalizzati. Con l’approvazione dell’articolo 1 della legge sul biotestamento si ribadisce il divieto di eutanasia. Quindi si puntualizza che l’attività medica e di assistenza è esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute. Secondo la Fp Cgil  medici il richiamo agli articoli del codice penale su omicidio, omicidio del consenziente e l’istigazione o aiuto al suicidio rappresentano un tintinnare di manette per medici e operatori sanitari che rischiano di essere criminalizzati anche se rispettano il codice deontologico.

Vi invitiamo a leggere l’Intervista data a Quotidiano Sanità On Line da Bianco, Fnomceo

Avevamo già approfondito l’argomento testamento biologico Qui